<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMamma &#187; permesso</title>
	<atom:link href="http://www.smamma.net/tag/permesso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smamma.net</link>
	<description>...perché essere mamma non è un gioco!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:14:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>I diritti di colf, baby sitter e badanti in regola</title>
		<link>http://www.smamma.net/2008/12/i-diritti-di-colf-baby-sitter-e-badanti-in-regola/</link>
		<comments>http://www.smamma.net/2008/12/i-diritti-di-colf-baby-sitter-e-badanti-in-regola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 22:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smamma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tate e Nonni]]></category>
		<category><![CDATA[baby sitter]]></category>
		<category><![CDATA[badanti]]></category>
		<category><![CDATA[colf]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratrici domestiche]]></category>
		<category><![CDATA[contratto nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[festività]]></category>
		<category><![CDATA[in regola]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro domestico]]></category>
		<category><![CDATA[permesso]]></category>
		<category><![CDATA[stipendio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smamma.net/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Riportiamo un prezioso articolo de IlSole24Ore che ben chiarisce qual è il punto sul contratto per le collaboratrici domestiche

 Stipendio, orari e diritti della colf &#8220;in regola&#8221;
Da che parte si comincia  una&#8221;trattativa&#8221;per il contratto di lavoro domestico? Dallo stipendio, naturalmente.
Esistono dei compensi di riferimento nel contratto collettivo nazionale per il lavoro domestico – in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riportiamo un prezioso articolo de <em>IlSole24Ore</em> che ben chiarisce qual è il punto sul contratto per le collaboratrici domestiche<br />
<span id="more-269"></span><br />
<strong> Stipendio, orari e diritti della colf &#8220;in regola&#8221;</strong></p>
<p>Da che parte si comincia  una&#8221;trattativa&#8221;per il contratto di lavoro domestico? Dallo <strong>stipendio</strong>, naturalmente.</p>
<p>Esistono dei compensi di riferimento nel contratto collettivo nazionale per il lavoro domestico – in vigore damarzo 2007 – che ha suddiviso in <strong>otto categorie</strong> tutte le tipologie  di collaborazione, assegnando a ognuna un livello retributivo minimo, a ore o mensile: colf, addetti alle pulizie e baby sitter sono inquadrati ai livelli A-C, mentre le assistenti a persone non autosufficienti sono C super, e se in possesso anche di attestati professionali o diplomi, devono essere inquadrate ai livelli D e super D, con lo stipendio e un&#8217;indennità. Si tratta di importi minimi, poi si possono stabilire condizioni diverse, purché <strong>più favorevoli per la lavoratrice.<br />
</strong><br />
Concordata la retribuzione, conviene predisporre un <strong>prospetto paga in duplice copia</strong> (una per la lavoratrice firmata dal datore di lavoro, e l&#8217;altra per il datore di lavoro firmata dalla lavoratrice) in cui sono riportate e quantificate tutte le &#8220;voci&#8221; retribuzione base, vitto e alloggio, lavoro straordinario, festività e tredicesima.<br />
Non si tratta di un obbligo, ma permette di tutelarsi in caso di controversie.</p>
<p>Su richiesta può essere rilasciata, entro fine marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, una <strong>dichiarazione delle somme erogate</strong> (un attestato sostitutivo del Cud).</p>
<p>Anche colf e badanti hanno diritto a un <strong>periodo di prova</strong> regolarmente retribuito: 30 giorni di lavoro effettivo se inquadrate nei livelli D e Dsuper, solo 8 giorni di lavoro effettivo negli altri livelli.<br />
Attenzione alla decorrenza di questi termini. Infatti se non riceve disdetta, la lavoratrice che termina la prova può considerarsi automaticamente confermata. La &#8220;prova&#8221; vale a tutti gli effetti anche ai fini dell’anzianità.</p>
<p>Quando la badante o colf (extracomunitaria) è assunta con la<strong> procedura dei flussi</strong> è indispensabile la firma del «contratto di soggiorno» redatto su modello standard ministeriale, nel quale il datore di lavoro si impegna a garantire la disponibilità di un alloggio adeguato e a sostenere le spese di viaggio in caso di rimpatrio del lavoratore. Il contratto va trasmesso allo Sportello unico per l’immigrazione (Prefettura) entro 5 giorni con raccomandataa/r. In caso di convivenza con il lavoratore straniero, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza entro 48 ore dall’arrivo.</p>
<p>Per evitare litigi, l’<strong>orario di lavoro</strong> va sempre definito in anticipo. L’assistente familiare si considera a servizio intero se lavora e convive con la famiglia che le offre, oltre la retribuzione pattuita, anche vitto e alloggio. Solo per il personale a servizio intero è il datore di lavoro a fissare l’orario, tenendo conto che la badante ha diritto a un conveniente riposo durante il giorno e a un riposo notturno di almeno otto ore consecutive. Il contratto nazionale fissa per le lavoratrici conviventi un limite massimo di 10 ore giornaliere (non consecutive) e di 54ore settimanali.</p>
<p>Dalla visita medica al lutto, dalla nascita di un figlio (nel caso di lavoratore uomo) alla formazione professionale fino al periodo più lungo che è il congedo matrimoniale, sono previste diverse ipotesi di <strong>permessi</strong>, che possono essere <strong>retribuiti e non.</strong> Vediamo alcuni esempi.</p>
<p>Permessi di breve durata retribuiti devono essere concessi alla collaboratrice per una visita medica; tre giorni lavorativi retribuiti spettano per lutto (familiari conviventi o parenti entro il secondo grado); in caso di matrimonio c’è un congedo retribuito di 15 giorni di calendario. E se la badante vuole fare un corso di formazione professionale (specifico) può contare su permessi retribuiti per 40 ore l’anno.</p>
<p>Il Ccnl fornisce un elenco preciso delle giornate durante le quali la badante o colf ha <strong>diritto a stare a casa</strong>. Si tratta di Natale e Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, festa della Liberazione, festa del Lavoro, Festa della Repubblica, Ferragosto, Tutti i Santi e Annunciazione.<br />
A queste <strong>festività nazionali </strong>va aggiunto il giorno del santo Patrono del luogo dove si svolge il rapporto di lavoro.</p>
<p>Attenzione: nel caso di <strong>prestazione lavorativa durante la festività</strong>, la retribuzione usualmente pagata andrà maggiorata del 60%, così come avviene per il lavoro di domenica.</p>
<p>Per una badante a tempo pieno con retribuzione globale di fatto mensile di 1.000 euro la festività goduta non comporterà alcuna retribuzione aggiuntiva. Se la festività cade in domenica la lavoratrice avrà diritto a un riposo compensativo oppure al pagamento di 1/26 della retribuzione, cioè 38,46euro. Se la festività è invece lavorata, la retribuzione spettante è maggiorata del 60%, quindi pari a 61,54 euro. Per una colf o badante a ore con orario di 20 ore settimanali e retribuzione oraria pari a 8,00 euro la festività goduta andrà retribuita con 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.<br />
Il calcolo sarà il seguente:<br />
8,00 × 20 × 52 : 12 : 26 = 26,66 euro.</p>
<p><em>a cura di Francesca Padula </em>| <a href="http://www.ilsole24ore.com" target="_blank">Sole24Ore.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smamma.net/2008/12/i-diritti-di-colf-baby-sitter-e-badanti-in-regola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>115</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

